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TITOLO I - Art. 1 NATURA, FINALITÀ E TIPOLOGIA | § 1. La Biblioteca Diocesana “S. Tommaso d’Aquino” in Piedimonte Matese è una raccolta ordinata di documenti manoscritti, stampati e elaborati con altro mezzo finalizzato alla trasmissione di testi e immagini, di proprietà della Diocesi di Alife-Caiazzo.
§ 2. Essa nasce dall’unione dei fondi della Biblioteca del Seminario Vescovile di Piedimonte Matese, nata per opera del Vescovo Pietro Paolo De Medici con la fondazione del Seminario nel 1696, e della Biblioteca dell’Istituto di Scienze Religiose (fusione avvenuta nel 1990).
§ 3. La Biblioteca si sviluppa come parte integrante dell’attività dell’Istituto di Scienze Religiose riconosciuto dalla Pontifica Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. La biblioteca, in quanto bene culturale, è accessibile anche agli studiosi esterni, secondo le disposizioni emanate dalla competente autorità ecclesiastica.
§ 4. La biblioteca, di conservazione e di aggiornamento, si riserva di avere settori circoscritti di specializzazione.
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Art. 2 | | § 1. La biblioteca è retta da un responsabile, nominato, su proposta del Consiglio d’Istituto, dal Prefetto degli studi, sentito il Moderatore. Resta in carica per un triennio ed è riconfermabile. |
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TITOLO II - Art. 3 ORDINAMENTO INTERNO - ACQUISIZIONE E CONFLUENZA DI FONDI DIVERSI | § 1. La biblioteca incrementa il proprio patrimonio attraverso acquisti, donazioni, scambi, legati, conferimento ex officio di fondi librari dipendenti da persone o uffici connessi al soggetto proprietario.
§ 2. All’atto dell’acquisizione i singoli volumi sono contrassegnati con il timbro o altro marchio indelebile della biblioteca, evitando in ogni caso alterazioni e danneggiamenti; sono altresì registrati nell\'apposito registro di ingresso con l’annotazione del numero progressivo e della provenienza. |
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Art. 4 | § 1. Proprietario e responsabile della biblioteca diocesana “San Tommaso d’Aquino” è la Diocesi di Alife-Caiazzo.
§ 2. Eventuali fondi librari aventi carattere storico di particolare specializzazione o di pregio concessi in deposito alla biblioteca conservano la loro individualità e integrità. I volumi, debitamente contrassegnati, non sono mescolati per quanto possibile, con quelli della biblioteca né con quelli di altre raccolte librarie in deposito.
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Art. 5 | | § 1. Nel caso in cui la biblioteca per qualunque motivo, cessi l’attività, sarà trasferita in custodia, in prima istanza ad altra Biblioteca Ecclesiastica competente per territorio e secondo le disposizioni dell’Autorità ecclesiastica e le convenzioni stipulate ad uopo tra lo Stato Italiano e la CEI; in seconda istanza alla biblioteca Comunale. L’ente ricevente ne avrà cura e, per quanto possibile, ne manterrà l\'integrità secondo le disposizioni del paragrafo 2, articolo 4. |
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Art. 6 CATALOGHI | § 1. I testi conservati nella biblioteca sono catalogati secondo un criterio che ne facilita il reperimento e favorisce lo scambio di informazioni bibliografiche con altre biblioteche, in primo luogo con quelle ecclesiastiche.
§ 2. A tal fine sono predisposti più cataloghi, che moltiplicano le chiavi di accesso al materiale posseduto, come cataloghi informatici o schede. |
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Art. 7 | § 1. Il catalogo è predisposto secondo le regole aggiornate della biblioteconomia e nel rispetto della natura dei fondi e delle esigenze di documentazione del soggetto proprietario e dei possibili fruitori.
§ 2. Il catalogo viene costantemente aggiornato in modo da facilitare la gestione del materiale e le ricerche. |
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Art. 8 | | § 1. Copia del catalogo della biblioteca è conservata nell’Archivio diocesano e nella biblioteca comunale di Piedimonte Matese. |
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Art. 9 | | § 1. I bibliotecari utilizzano i mezzi di catalogazione e di ricerca offerti dall’informatica sulla base delle indicazioni e usando gli strumenti concordati tra la C.E.I. e il Ministero per i beni e le attività culturali (cf. art. 5, comma 3 dell’Intesa). |
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